Le norme attualmente in vigore volte al rilancio del settore edilizio vedono dei benefici ulteriori sommarsi alle già note detrazioni fiscali del 50% sulle ristrutturazioni edilizie. Nel caso in cui decidiate di mettere a nuovo un immobile a destinazione residenziale, infatti, potrete usufruire anche del regime di IVA agevolata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In questi casi l’applicazione dell’IVA sarà ridotta al 10%.

IVA agevolata: i beni che ne godono

Il regime agevolato dell’IVA, può essere applicato solo su determinati beni, espressamente elencati dal decreto del 29 dicembre 1999. Si tratta, nello specifico, di ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature volte al condizionamento e al riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie del bagno, oltre a impianti di sicurezza quali allarmi, inferriate e simili.

IVA agevolata: quando non si applica

Avendo stabilito nel punto precedente il tipo di interventi che prevede l’IVA al 10%, va precisato che, se non si soddisfano determinate condizioni, anche i beni godenti l’agevolazione per decreto, possono esserne esclusi.
L’IVA agevolata non può applicarsi qualora:

  • i materiali e i beni mirati alla manutenzione vengano acquistati dal committente o da una persona diversa da quella che si occupa dell’esecuzione fisica dei lavori;
  • se ne voglia beneficiare anche sulle prestazioni professionali, pur se effettuate nell’intervento di manutenzione;
  • alcuni servizi e prestazioni siano resi in esecuzione di subappalti alla ditta che esegue i lavori (in tal caso la ditta subappaltatrice fattura regolarmente con IVA al 21%, mentre quella principale lo farà in seguito al 10%, purché vi siano i presupposti necessari per farlo).

IVA agevolata: restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

Nel caso di qualsiasi intervento che abbia come scopo il recupero edilizio (compresa anche la ristrutturazione), allora è sempre contemplato il regime di IVA agevolato al 10%. Tale regime agevolato interessa tanto la prestazione di servizi legati a contratti di appalto o d’opera per interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, quanto l’acquisto di beni per gli stessi (eccezion fatta per le materie prime e i semilavorati).
L’IVA al 10% interessa anche tutti i beni che, nonostante siano incorporati nella costruzione preservano la loro individualità; in parole povere, si parlerà a titolo di esempio di caldaie, serramenti, sanitari e affini.
L’agevolazione, in queste circostanze, si applica sia se l’acquisto è stato fatto direttamente dal committente dei lavori, sia qualora ad acquistare i beni sia stato il prestatore d’opera che si occupa dell’intervento.

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